
ll RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
Di seguito la tabella riassuntiva dei soggetti obbligati all'iscrizione con i vari termini:
Non sono invece obbligati ad iscriversi al RENTRI i seguenti soggetti:
Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
• industriali,
• artigianali,
• derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:
• nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca,
• dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
• nell'ambito delle attività commerciali,
• nell'ambito delle attività di servizio,
• da attività sanitarie,
• veicoli fuori uso
I produttori precedentemente individuati non devono, in base all’art. 190 del D.lgs. 152, tenere il registro di carico e scarico.
Per il trasporto di rifiuti possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello.
Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.
Per ogni ulteriore informazione: https://www.rentri.gov.it/it
Interglobal s.a.s. è regolarmente iscritta al RENTRI ed a partire dal 13/02/2025 emetterà i FIR cartacei con il nuovo modello previsto dalla normativa.